Giro di vite della Cassazione contro il bullismo: chi è presente al pestaggio risarcisce anche se non colpisce. Respinto il ricorso di alcuni ragazzi che avevano favorito e assistito alle violenze

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Anche la giustizia di legittimità adotta un vero e proprio giro di vite contro il bullismo. Un fenomeno che da anni lo “Sportello dei Diritti”, tra le sue molteplici attività, porta all’attenzione dell’opinione pubblica anche attraverso una costante informazione sulla lotta a quella che è divenuta una piaga in ogni angolo d’Italia.

È così ci pare opportuno segnalare l’ordinanza 25970/2023 pubblicata il 06/09/2023, che ha respinto il ricorso dei genitori di due giovani che avevano assistito al pestaggio di un compagno. Dalla disamina della decisione in questione, ad essere censurato chi è presente al pestaggio, senza difendere la vittima ma anzi incitando e agevolando le violenze. Per gli ermellini, è tenuto al risarcimento del danno al pari degli autori delle lesioni.

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In particolare per i giudici dell’appello di Venezia, hanno quindi ritenuto applicabile l’art. 2055 c.c., richiamando il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma suddetta richiede solo che il fatto danno sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome. Secondo la Corte, non sarebbe possibile distinguere una graduazione di responsabilità tra i soggetti indicati, considerato che l’escalation che portò all’evento aveva fin dall’inizio toni di tale aggressività da risultare assolutamente prevedibile l’esito lesivo poi concretizzatosi.

Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l’unico “fatto dannoso”; irrilevante risulta, viceversa, che l’evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi laddove ha accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che l’evento lesivo prodottosi fosse riferibile alle condotte congiunte, causalmente e pariteticamente efficienti, che materialmente aveva inferto il pugno, nonché dei fratelli, la cui condotta violenta e aggressiva aveva fatto sì che il Tozzi non potesse fisicamente sottrarsi all’aggressione”.

foto indicativa – fonte web

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