La Cassazione, orientamento nuovo: l’etilometro deve essere sottoposto a verifiche periodiche.

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Annullata la sospensione della patente in caso di mancata taratura aggiornata dell’apparecchio è onere della Pa dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell’accertamento

Anche per l’etilometro, come già avviene per le altre apparecchiature di rilevazione alle violazioni delle norme del CdS, scatta l’annullamento della sospensione della patente se lo strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell’alcool, non è sottoposto a verifiche periodiche: laddove il sanzionato alleghi l’omessa omologazione aggiornata del macchinario è onere della Pa dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell’accertamento.

Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 4288/22. A un automobilista era stata sospesa la patente per sei mesi in quanto dall’alcoltest era risultato un tasso superiore ai limiti previsti.

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Il conducente è ricorso in sede di legittimità denunciando l’inattendibilità del test per inadeguatezza del modello di etilometro usato per l’accertamento; dall’analisi del libretto metrologico infatti, trasmesso dalla Polizia di Stato era emerso che il macchinario non era stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 Dpr 495/1992. Pertanto, a suo avviso, era onere della pubblica amministrazione dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell’accertamento.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’“alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e all’indispensabile corretta calibratura.

L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla Pa, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria”.

 

 

 

Foto puramente indicativa. Fonte web.

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