Sufficiente la Scia per il solare termico nel centro storico. Il TAR Lecce annulla l’ordine di rimozione del Comune di Lecce: il divieto nel regolamento comunale ignora il favor della UE per il risparmio energetico.

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Via libera all’impianto orizzontale rispetto al piano di calpestio del terrazzo

 

È illegittimo l’ordine del Comune di rimozione dell’impianto solare termico dopo che il proprietario ha trasmesso la SCIA al competente ufficio comunale. Tale principio vale anche se il terrazzo dove è installato il sistema di produzione dell’acqua calda sanitaria si trova in pieno centro storico, mentre il regolamento dell’amministrazione cittadina tutela i valori architettonici del borgo antico.

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Tutto ciò accade perché l’ente non ha recepito la direttiva 2002/91/Ce che porta un evidente favor per il risparmio energetico. E comunque l’impatto sul piano urbanistico risulta ridotto perché l’impianto è posizionato in orizzontale rispetto al piano di calpestio del terrazzo.

A stabilirlo l’importante sentenza 992/20, pubblicata dalla sede di Lecce del Tar Puglia, terza sezione che ha accolto il ricorso dei proprietari dell’immobile: nella fattispecie ha errato l’ufficio comunale che ha annullato d’ufficio la segnalazione certificata di inizio attività sul presupposto che l’impianto non sarebbe descritto e rappresentato graficamente in modo sufficiente; l’amministrazione ha infatti poteri istruttori per chiedere i chiarimenti necessari e l’integrazione dei documenti.

Il vero deficit, invece, sta nella motivazione del suo provvedimento: l’impianto non si vede dalla strada e dunque è escluso che possa rappresentare un elemento di rottura rispetto ai valori architettonici e ai materiali usati per gli edifici circostanti. Soprattutto il regolamento dell’ente locale non tiene conto che è mutato il quadro normativo: l’articolo 3 del decreto legislativo 192/05 ha recepito la direttiva europea che prescrive un adeguamento graduale degli edifici a prestazioni energetiche in grado di ridurre i consumi.

E la stessa legge regionale, non impone il rilascio del titolo edilizio per gli impianti che aderiscono al tetto senza alterare la sagoma del fabbricato.

Una decisione significativa che costituisce un precedente rilevante in numerosi casi analoghi ed in un periodo nel quale si punta al risparmio energetico come volano di tutela dell’ambiente e di rilancio dell’edilizia a livello globale.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

 

Foto puramente indicativa – fonte web

 

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