Licenziamento è nullo perché ritorsivo quando non c’è la giusta causa.

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Significativa la controversia giudiziaria avviata dal lavoratore
e la sua emarginazione

Interessante arresto giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di nullità dei licenziamenti “ritorsivi” perché senza giusta causa. Per la Cassazione Civile, infatti, con la sentenza n. 11705 pubblicata il 17 giugno 2020, il recesso datoriale può essere dichiarato nullo perché ritorsivo quando non sussiste una giusta causa di licenziamento del lavoratore. Ciò a maggior ragione Tanto se era già pendente un giudizio fra azienda e dipendente e se questo era stato emarginato.

Nel caso in esame, infatti, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, di una Spa dello stesso capoluogo campano che aveva licenziato un dirigente senza una giusta causa. Nella fattispecie il dipendente, con testimonianze e documenti, era riuscito a dimostrare che l’addebito ricevuto dell’azienda era generico e pretestuoso e che quindi non vi fosse una giustificazione per il suo allontanamento.

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Per questo Tribunale e Corte d’Appello avevano annullato la sanzione e reintegrato il manager. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n4 108 del 1990 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunate nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni”.

In definitiva, “l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.

Si tratta di un ulteriore precedente di legittimità che dà ragione a tutti quei lavoratori discriminati e licenziati dal posto di lavoro e che costituirà un ulteriore deterrente al potere datoriale di recedere indiscriminatamente dal rapporto con i propri dipendenti.

Giovanni D’Agata
Presidente dello “Sportello dei Diritti”

Foto puramente indicativa – fonte web

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