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Annullato l’ennesimo verbale elevato con l’autovelox installato dal Comune di Cavallino, sulla S.S. 16: per il Giudice, “il nuovo decreto ministeriale (08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica”. Con la sola approvazione, la multa e’ quindi illegittima.

E’ questo il principio confermato con la sentenza 22860/2026 del 15/09/2026, del Giudice di Pace di Lecce, D.ssa Loretana Anna SPECCHIA, pubblicata lo scorso 15 settembre, secondo la quale anche per l’autovelox di Cavallino, dopo quello di Galatina, il recente D.M. 125/2026 (cd. “Decreto Salvavelox”) non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione che restano, quindi, procedure differenti.

Anche in questo caso, il Comune ha tentato nelle proprie difese di sostenere la retroattività del nuovo DM c.d. “salvavelox”, entrato in vigore lo scorso 12 luglio, con conseguente equipollenza tra le due procedure, ma per il Giudice, “Il nuovo decreto ministeriale (08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica”.

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Per lo Studio Legale Matranga e per il Presidente dello “Sportello dei Diritti “, Giovanni D’Agata, con questa pronuncia trova conferma il fatto che non sussiste nessuna omologazione c.d. automatica degli apparecchi, che vanno in ogni caso adeguati alla nuova normativa affinché i verbali siano validi.

 

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