Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza DPCM 12.1.2017.DAL SENATORE E PRESIDENTE DELL’ORDINE BARI BAT Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza 
DPCM 12.1.2017

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta del 18 marzo u.s. e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, sono state individuate le attività, i servizi e le prestazioni in cui si articolano i livelli essenziali di assistenza (LEA) relativi alla prevenzione e sanità pubblica, all’assistenza distrettuale e all’assistenza ospedaliera.

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Per quanto di interesse, si segnala che nell’ambito del Capo III, relativo alle aree di attività dell’assistenza distrettuale, l’art. 8 del provvedimento (Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate) prevede che il Servizio Sanitario Nazionale garantisca, attraverso le farmacie convenzionate, tutti i servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 11, della legge n. 69/2009 (Farmacia dei servizi).

L’inserimento nei LEA dell’erogazione dei servizi in farmacia rappresenta un importante riconoscimento per l’affermazione di nuovo ruolo delle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo allo sviluppo professionale dei servizi cognitivi resi dal farmacista.

Sempre in base all’articolo 8, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le farmacie convenzionate, anche la dispensazione dei medicinali appartenenti alla classe a), la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali.

Inoltre, in caso di farmaci equivalenti, la disposizione prevede che la fornitura attraverso le farmacie sia assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali, l’AIFA ha fissato il prezzo massimo di rimborso e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso. Pertanto, l’eventuale differenza tra il prezzo più basso o il prezzo massimo di rimborso e il prezzo del medicinale acquistato sarà a carico del paziente.

Il successivo articolo 9 (Assistenza farmaceutica erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri) stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri, i medicinali per il trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali.

La stessa disposizione prevede, inoltre, al comma 2, che qualora non esista valida alternativa terapeutica, vengano garantiti ai cittadini i medicinali innovativi non autorizzati in Italia ma registrati in altri Stati in fase di sperimentazione clinica (di secondo livello) ed i medicinali da impiegare per indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall’AIFA, conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

Tra le ulteriori novità si segnalano l’aggiornamento degli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket e l’offerta di nuovi vaccini in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale.

 Cordiali saluti.

 Il Presidente
Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri

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